BENEFICIO

Nel diritto romano originariamente ogni concessione da parte dell'autorità pubblica a persone private o a enti di una condizione di particolare vantaggio e favore. Si definirono così nei secoli III-IV anche le assegnazioni imperiali di terre ai veterani o ai barbari nelle regioni di frontiera, oppure quelle ai propri commendati da parte dei grandi proprietari fondiari. Tutte queste concessioni erano temporanee (precaria) e revocabili. Costituivano formalmente un dono elargito liberamente in ricompensa di un servizio reso, che andava restituito in caso di rottura del rapporto personale che l'aveva causato, per la morte o il venire meno della lealtà e fedeltà del beneficiario. Nella Francia carolingia dell'VIII secolo il beneficio andò sempre più accompagnandosi di fatto al rapporto di vassallaggio. La fedeltà e l'aiuto militare portati dal vassallo al signore diventavano il servizio e il legame personale in cambio del quale veniva elargito il beneficio, consistente per lo più in terre e possedimenti immobiliari. Nella costruzione e nell'evoluzione dello stato carolingio, carattere beneficiario assunse anche l'incarico dell'ufficio pubblico esercitato per delega del sovrano da conti e vassalli. Insieme alle terre, anche l'ufficio venne trasformandosi in beneficio personale e non revocabile, salvo che per grave colpa (fellonia). Nel IX e X secolo divenne trasmissibile agli eredi, e intorno a terre e uffici si strutturarono famiglie nobiliari dinastiche. Dall'XI secolo, il termine, ormai indissolubilmente unito al legame vassallatico, lasciò il posto a quello di feudo. Anche il beneficio ecclesiastico, tuttora presente nel diritto canonico, si sviluppò come istituto nell'alto Medioevo. Esso designa un insieme di beni di proprietà della Chiesa, costituitosi nel tempo grazie a legati e donazioni pubbliche e private, che si assegnava al titolare di un ufficio ecclesiastico (vescovo, canonico, parroco) per il suo sostentamento. Quando il donatore del complesso patrimoniale che costituiva il beneficio era anche il fondatore dell'ufficio (chiesa privata, altare privato, monastero), questi per lo più conservava a sé e ai suoi eredi il diritto di scelta del beneficiario.

G. Petralia

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