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BENEFICIO
Nel diritto romano originariamente ogni concessione
da parte dell'autorità pubblica a persone private o a enti di una
condizione di particolare vantaggio e favore. Si definirono così
nei secoli III-IV anche le assegnazioni imperiali di terre ai veterani
o ai barbari nelle regioni di frontiera, oppure quelle ai propri commendati
da parte dei grandi proprietari fondiari. Tutte queste concessioni erano
temporanee (precaria) e revocabili. Costituivano
formalmente un dono elargito liberamente in ricompensa di un servizio
reso, che andava restituito in caso di rottura del rapporto personale
che l'aveva causato, per la morte o il venire meno della lealtà
e fedeltà del beneficiario. Nella Francia carolingia dell'VIII
secolo il beneficio andò sempre più accompagnandosi di fatto
al rapporto di vassallaggio. La fedeltà e l'aiuto militare portati
dal vassallo al signore diventavano il servizio e il legame personale
in cambio del quale veniva elargito il beneficio, consistente per lo più
in terre e possedimenti immobiliari. Nella costruzione e nell'evoluzione
dello stato carolingio, carattere beneficiario assunse anche l'incarico
dell'ufficio pubblico esercitato per delega del sovrano da conti e vassalli.
Insieme alle terre, anche l'ufficio venne trasformandosi in beneficio
personale e non revocabile, salvo che per grave colpa (fellonia).
Nel IX e X secolo divenne trasmissibile agli eredi, e intorno a terre
e uffici si strutturarono famiglie nobiliari dinastiche. Dall'XI secolo,
il termine, ormai indissolubilmente unito al legame vassallatico, lasciò
il posto a quello di feudo. Anche il beneficio ecclesiastico,
tuttora presente nel diritto canonico, si sviluppò come istituto
nell'alto Medioevo. Esso designa un insieme di beni di proprietà
della Chiesa, costituitosi nel tempo grazie a legati e donazioni pubbliche
e private, che si assegnava al titolare di un ufficio ecclesiastico (vescovo,
canonico, parroco) per il suo sostentamento. Quando il donatore del complesso
patrimoniale che costituiva il beneficio era anche il fondatore dell'ufficio
(chiesa privata, altare privato, monastero), questi per lo più
conservava a sé e ai suoi eredi il diritto di scelta del beneficiario.
G. Petralia
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